La Città metropolitana
di Bari, già
prevista nel nostro ordinamento dalla
legge 8 giugno 1990, n.142 ed inserita nel Tuel e nella Costituzione della
Repubblica Italiana all'art. 114, ma mai istituita, dal recente Disegno di
Legge “Disposizioni sulle
Città metropolitane, sulle Province, sulle
unioni e fusioni di Comuni”, esaminato dal Consiglio dei
Ministri in data 26 luglio 2013 ed inviato
alle Camere per la definitiva approvazione, viene confermata quale uno dei 10 enti locali del
territorio italiano, configurandola, però, come ente territoriale
di secondo grado.
Nel rispetto dei principi di sussidiarietà,
differenziazione delle competenze e autonomia, lo schema del d.d.l. approvato
dal Consiglio dei Ministri, in attesa della riforma costituzionale di
abolizione delle Province, di prossima emanazione, prefigura, infatti, anche un nuovo assetto istituzionale degli enti locali,
istituendo per il governo del
territorio soltanto due livelli amministrativi a elezione diretta:
Regioni e Comuni e riconoscendo, invece, ad enti di secondo livello
quali appunto le Città metropolitane, le Province, fino all'entrata in vigore
della riforma costituzionale, e le Unioni dei Comuni, lo svolgimento di funzioni
relative ad area vasta, cioè quelle sovracomunali e provinciali.
Per tali enti, di cui viene
riconosciuta l'importanza strategica e la migliore rispondenza ai criteri di
efficacia, oltre di risparmio dei costi, il d.d.l. approvato prevede già dall'anno 2014 cambiamenti
sostanziali, sia negli assetti istituzionali, che nelle funzioni, assegnando ad
organi composti da membri di diritto, quindi, senza necessità di elezioni, il
compito di occuparsi degli stessi, a titolo gratuito. Spetta, in
particolare, ai sindaci eletti nei Comuni facenti parte del territorio
provinciale provvedere a predisporre
lo statuto nonché a determinare, secondo quanto previsto dal d.d.l., le
funzioni, le modalità di elezione tra i sindaci per gli organi di vertice, il trasferimento delle competenze .
Viene prevista, intanto, già dal 1° gennaio
2014 la costituzione della Città metropolitana
di Bari, unitamente a
quelle di di Torino, Milano, Venezia,
Genova, Bologna, Firenze, Roma Capitale, Napoli e Reggio Calabria, al fine di dar vita al relativo statuto e renderla
operativa dal 1° luglio 2014, mediante immediato subentro alla Provincia di Bari, che viene soppressa.
Oltre ad ereditare tutte le funzioni della
Provincia, sostituendosi come ente di secondo grado, la Città metropolitana di
Bari, così per le altre Città
metropolitane, è chiamata soprattutto a curare
lo sviluppo strategico del territorio mediante attività di
coordinamento, promozione e gestione integrata dei servizi, delle
infrastrutture e delle reti di comunicazione nonché mediante l'attività di
pianificazione territoriale generale, la promozione dello sviluppo economico e
il sostegno alla ricerca.
ll d.d.l. approvato prevede che alla
Città metropolitana siano trasferiti patrimonio, risorse e personale della ex
Provincia e che, come primo assetto istituzionale, il sindaco
metropolitano sia il Sindaco della Città capoluogo e che il Consiglio sia
costituito dai Sindaci dei comuni con più di 15 mila abitanti e dai Presidenti
delle Unioni dei Comuni con 10mila abitanti, che si esprimono con voto
ponderato. Per i primi tre anni ne fanno parte anche i Presidenti delle Unioni
di Comuni istituite per l'esercizio delle funzioni obbligatorie.
In alternativa a questo assetto istituzionale formato dai soli membri di diritto, il d.d.l.,
all'art. 4 – comma 2° -, prevede la facoltà di ricorrere anche ad un altro, se
specificatamente indicato dallo Statuto all'atto di costituzione della Città
metropolitana.
In questo secondo assetto il
Sindaco metropolitano è di diritto il Sindaco della città capoluogo, mentre i
componenti del Consiglio sono eletti con
elezioni di secondo grado, dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei
Comuni appartenenti al territorio della città metropolitana, che si occupano
della stessa , sempre a titolo gratuito.
Il d.d.l., nello stesso art.4, comma 2°- prevede, altresì, anche
la possibilità di elezione da
parte dei cittadini del Sindaco metropolitano e dei componenti del Consiglio
metropolitano, mediante elezioni dirette a suffragio universale.
Tale facoltà, sempre se prevista dallo
Statuto, è possibile esclusivamente a
decorrere dal 2017, scadenza di un triennio dalla data di costituzione
della città metropolitana, e, comunque,
se non successivamente all'approvazione della legge statale sulla legge
elettorale.
E', inoltre, condizione necessaria affinchè
si possa far luogo ad elezioni a suffragio universale del Sindaco e del
Consiglio metropolitano, che entro il
termine predetto si sia proceduto ad articolare il territorio del Comune
Capoluogo in più Comuni, secondo la procedura prevista nel dettaglio
dallo stesso d.d.l.
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