città metropolitana bari

La Città metropolitana di Bari rappresenta uno dei 10 enti amministrativi del territorio italiano (città metropolitane) identificati dal decreto legge 95 del 6 luglio 2012 di revisione della spesa pubblica (spending review). Previsto per la prima volta dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (artt. 17-21) sul nuovo ordinamento degliEnti locali, ha trovato nuovo slancio nell'art. 114 della Costituzione della Repubblica Italiana, dopo la riforma dell'ordinamento della Repubblica del 2001 con la modifica del titolo V della Carta Costituzionale

mercoledì 7 agosto 2013

IL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI SANTO SPIRITO - AGOSTO 2013


Figura 1: “Santo Spirito - Tirata delle barche” tratta da V. Lozito, Santo Spirito. Storia di un centro costiero in Terra di Bari, Levante Editori, Bari, 1994,


Quando, nel 1976, Ludovico Quaroni disegnò il Piano Regolatore di Bari, egli riconobbe nel centro costiero di Santo Spirito un luogo dall’importante valore storico, tanto da istituire, per quest’area, una “zona d’interesse ambientale”, dove, secondo le norme tecniche di attuazione al PRG, “può edificarsi (solo) con piani particolareggiati informati alle prescrizioni dei programmi di attuazione, redatti a cura dell'Amministrazione” [1].


  1. “Tutelare” gli edifici “palazzi e ville che insistono nell’area di intervento”, impedendone l’abbattimento[2];

  2. “Coinvolgere” la Soprintendenza ai Beni AA.AA.AA.SS. nella stesura del Piano[3];

  3. “Rivisitare” la viabilità dell’area[4];

  4. Adeguare, “alle nuove esigenze abitative, già attualmente carenti, delle reti relative a luce, acqua, fogna nera, gas, ecc…realizzazione della fogna bianca”[5];

A distanza di quattro anni dal parere del Consiglio (questi sono i “tempi tecnici” del Comune di Bari!), il Piano Particolareggiato, visto e corretto, nel 2009 torna ai rappresentanti dei cittadini della I Circoscrizione, accogliendo solo alcune delle modifiche richieste, al fine di riceverne una definitiva “approvazione”. Le modifiche introdotte sono così riassumibili:



  1. È stata esclusa la realizzazione di un edificio alto 18-19 metri, nell’isolato n.1 [6] (Castello di Argiro);

  2. sul fronte del Lungomare sono previsti interventi edilizi che prevedono “sopraelevazioni di un solo piano”, in corrispondenza dei fabbricati definiti dal solo piano terra, definendo, così, un’altezza (8-10 metri) costante per tutto il fronte [7];

  3. È stata, solo parzialmente, “valorizzata” la Torre della ex Guardia di Finanza, attraverso un leggero “diradamento”, prevedendo la demolizione del muro di cinta contiguo alla Torre[8];


Al contrario, non sono stati previsti interventi circa gli altri punti sollevati dal Consiglio Circoscrizionale, in particolare:



  1. Escludendo pochi metri quadri, assolutamente insufficienti[9], non sono state reperite nuove aree da destinare “a verde e a servizi per la residenza, nonché a parcheggio”;

  2. Non è stata prevista alcuna tutela dei palazzi e ville che insistono nell’area di intervento, non avendo censito gli immobili di pregio e non avendo studiato le “caratteristiche tipologiche e decorative”. Si è previsto, invece, per mezzo del “piano del colore”, il quale manca di esaustivi fondamenti storici, di prescrivere le qualità cromatiche dei fronti e non tutelarne origine e struttura[10];

  3. Non riconoscendo alcun valore storico[11], il coinvolgimento della Soprintendenza non sembra essere stato richiesto dal Comune di Bari;

  4. La viabilità della zona non è stata modificata[12];

  5. È assente anche la semplice e formale previsione delle sempre più urgenti infrastrutture, quali la fogna bianca, poiché aspetti da riferirsi “a questioni meramente esecutive, che esulano dall’attività di pianificazione” [13] (?).


I motivi di queste esclusioni, sono ravvisabili nella stessa Relazione Generale del Nuovo Piano Particolareggiato, dove i tecnici del Comune di Bari, progettisti del Piano, precisano che hanno accolto solo “in parte le osservazioni formulate” dalla I Circoscrizione. Infatti, circa la necessità di un’approfondita analisi storica preliminare alla definizione del Piano ed il coinvolgimento della Soprintendenza richiesto dalla Circoscrizione, si spiega che le aree di che trattasi non risultano interessate “da specifici provvedimenti di vincolo” e, dunque, di nessun valore storico. In realtà, è la stessa Amministrazione Comunale, che pur potendo individuare attraverso il Piano stesso (art.46 NTA del PRG), le “aree da considerare di prevalente interesse storico”, ne “decreta” l’assenza. La relazione al Piano afferma che: “non è stato possibile individuare, nell’ambito dello stesso, aree da considerare di prevalente interesse storico” [14], pur riconoscendo un’ “innegabile valenza scenografica rappresentata dalla quinta prospettica”. La paradossale convivenza, nell’ambito di uno stesso luogo, di una valenza scenografica ed un’assenza di interesse storico, si può risolvere solo ricordando quello che i cittadini di Palese e Santo Spirito, invece, conoscono bene. L’“innegabile valenza scenografica della quinta prospettica” nasce da un lungo processo storico (che al borgo di Santo Spirito, oggi, non è riconosciuto) che ha definito geometrie, strutture, colori e rapporti prospettici, a cui hanno partecipato coloro che hanno abitato, da secoli, tali luoghi. Per questo motivo, agli stessi elementi che costituiscono la quinta prospettica, l’immagine che ai cittadini di Palese e Santo Spirito è tanto preziosa, in quanto segno della memoria e della tradizione, bisognerebbe anche assegnare un “prevalente interesse storico”. Al contrario, postulando, com’è ravvisabile in più punti della relazione, un’ambigua definizione di “vocazione turistica” [15] applicata, senza alcuna precisazione, a tutto il borgo di Santo Spirito, si sconvolge quest’immagine e si nega l’origine e l’identità dei luoghi. Sancendo una diffusa “vocazione turistica” del borgo, da cui deriverebbe un’”edilizia bassa, costituita in gran parte da tipologie a due piani”, è facile, da una parte, immaginare un prospetto sul mare allineato ad un’unica altezza (8 – 10), come prevede il Nuovo Piano, in cui si cancellano i segni e le geometrie di un’edilizia, magari più modesta, costituita dal solo piano terra e connessa ad un uso della resistenza differente rispetto quello delle ville o dei palazzi, dall’altra parte, con gli stessi criteri, si possono negare sopraelevazioni nelle aree, immediatamente interne, verso la via Napoli [16]Sul Lungomare di Santo Spirito e nelle immediate vicinanze, convivono e sono visibili, costruzioni ad uso della borghesia, le quali hanno offerto a S. Spirito, l’”immagine di un’elegante e preziosa “stazione turistica” [17], a cui si affiancano architetture legate “alle attività produttive, all’agricoltura e alla pesca”. Nel borgo marinaro, a partire dall’Ottocento, “scelgono la residenza definitiva (e non stagionale), con le loro famiglie, contadini, muratori che hanno partecipato alle nuove costruzioni, marinai, attratti dal mare pescoso” [18] oltre ai guardiani delle ville. È proprio, il rapporto armonico tra diversi usi del territorio, a costituire una peculiarità del luogo, che andrebbe difesa, senza limitare alcuno sviluppo, ma conservando nelle trasformazioni, i segni del passato. Una prima traduzione di questo principio, non nega la possibilità di crescita verticale dei fabbricati, ora solo con una superficie al piano terra, ma “impone” sopraelevazioni riconoscibili e distinguibili dalle precedenti strutture ed “ammette” un’integrazione delle reti infrastrutturali, della fogna bianca, dell’illuminazione, degli spazi verdi, con le esigenze presenti della popolazione e con le loro tradizioni. Non sufficienti appaiono, invece, le indicazioni del “piano del colore” o le indicazioni progettuali contenute nel Piano, le quali potrebbero dare luogo anche a demolizioni e a costruzioni di nuovi edifici più elevati, magari dotati anche di fittizi partiti decorativi, ma del tutto moderni, magari nella tipologia strutturale e dove i segni di un passato sono cancellati, rifusi, nelle nuove facciate. È interessante ricordare, a tal proposito, la recente legge regionale della Regione Puglia, che mira alla difesa delle volte storiche e, congiuntamente, le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14 gennaio 2008, le quali prescrivono operazioni di “adeguamento” quando si interviene su strutture esistenti. Non mancano, nel Nuovo Piano prescrizioni d’interventi di “ridefinizione dell’involucro edilizio o di riconformazione”[19], tuttavia anche in questo caso, sembrano esserci blande, contestabili, in quanto non aggiornate, indicazioni, non sufficienti a garantire l’efficienza delle “permanenze culturali e ambientali”, né sembrano scaturire da un’attenta analisi delle “qualità architettoniche delle preesistenze medesime”. E’ il caso della norma tecnica di attuazione al Piano che consente la costruzione di soppalchi, mediante la demolizione del solaio di copertura e la “successiva sostituzione con altro a quota diversa”[20]In realtà, nel Nuovo Piano, per stessa ammissione dei Progettisti, è assente un giudizio di merito, dell’area oggetto di trasformazione, che la possa qualifica come degna d’interesse storico e, di conseguenza, mancano le necessarie prescrizioni. A fronte di affermazioni secondo le quali il nucleo di Santo Spirito “non essendo caratterizzato da un edificato esistente di notevole rilevanza dal punto di vista storico, rappresenta un ambito di notevole valenza ambientale, paesaggistica e turistica”[21], ci si chiede quali sono i parametri che consentono di ottenere il riconoscimento di rilevanza storica? Che vuol dire valenza ambientale? Che relazione esiste tra valenza paesaggistica e punto di vista storico? A cosa servono gi ritrovamenti archeologici che testimoniano invece un’origine romana del “locus Sancti Spiritus”? Perché si parla di “recupero dell’esistente” mediante “eliminazione di elementi aggiunti alle preesistenze e dissonanti da queste” e, poi, senza alcuna analisi storica che distingua elementi aggiunti e preesistenze, si prescrivono nuove cortine urbane, “livelli di valore ambientale” e “livelli di azione”? Altro punto di contraddizione del Piano è visibile nell’analisi delle “condizioni al contorno dell’abitato”. Afferma la relazione al Nuovo Piano: “la presenza in aree contermini alla zona di interesse ambientale A2 di altre già destinate dal PRG a servizi per la residenza e a verde di quartiere consente pertanto il reperimento di nuove aree a parcheggio, a verde, a servizi per la residenza, per lo svago ed il tempo libero” [22]. A tal proposito, bisogna ricordare, che le aree limitrofe alla zona d’interesse ambientale A2, a seguito di varianti e “convenzioni” nel frattempo intervenute, non sono e non saranno, destinate a servizi per la residenza e a verde di quartiere così come descritto dal PRG e, difatti, la perimetrazione del piano limitando il suo raggio di azione nei limiti definiti[23], non consente di trovare le risposte che, invece, i cittadini attendono. Assolutamente non sufficienti sembrano, invece, quei pochi interventi di sistemazione delle aree avere previsti nel Piano, come quelli che interessano l’ex Torre della Finanza [24]L’estrema rigidità di questo strumento urbanistico è, d’altronde, riscontrabile anche lungo il perimetro sud, lungo la via Napoli. In altri termini, la parte dell’antica strada verso il mare rientra nel piano, quella verso monte, no. In realtà, l’immagine comune (che deve essere oggetto di tutela) dell’antica strada consolare comprende equamente il fronte destro come quello sinistro, entrambi alberati e ricchi di testimonianze storiche[25], le quali, comunque, tanto su un fronte, quanto sull’altro, né vengono ricordate, né, tantomeno, organicamente tutelate. La stessa strada oggi, inoltre, compie ancora il suo ruolo di asse ordinatore di tutto il centro urbano di Santo Spirito e delle vie che lo collegano verso l’interno, ma con gravi difficoltà che meriterebbero di essere, maggiormente, esaminate. Accanto al Piano del colore, un Piano del traffico e della viabilità (e dell’accessibilità?), come nuove proposte per favorire la mobilità locale e coordinarla con quella a scala regionale, sarebbero tanto auspicate, quanto disattese nel Nuovo Piano. E non è sufficiente, pensare a nuove pavimentazioni o aree pedonali… con soluzioni “stagionali” richiamate nella Relazione in virtù della controversa e riduttiva “vocazione turistica” da cui “scaturisce un impiego principalmente stagionale della maggior parte dell’edificato esistente”[26]Per concludere l’analisi del Piano, la relazione finanziaria[27], computando le spese previste per le trasformazioni proposte, rende ulteriormente chiaro, la modesta entità del piano e l’assoluta difformità dalle aspettative dei cittadini. 
Alla luce di quanto detto, si chiede all’Amministrazione Comunale di Bari, la redazione di un Nuovo Piano che dovrà:

1. Trovare la sua definizione all’interno di un processo “partecipato”. Appaiono, interessanti e meritevoli di attenzione i cosiddetti “Laboratori di Urbanistica” dove tutta la cittadinanza, in sede di formazione del Piano può esprimere le proprie esigenze e trovare adeguate risposte;

2. Riconoscere, la corretta identità del territorio, a seguito di approfondita analisi storica, quindi tipologica, paesaggistica e sociologica;

3. Affermare, con chiarezza, un progetto di sviluppo del territorio e le strategie da adottare;

4. Coordinarsi con la progettazione di altri strumenti urbanistici, in questo momento, allo stato di redazione, quale il Nuovo PUG del Comune di Bari, il Piano Strategico di area metropolitana, ecc., onde evitare sovrapposizioni ed inutili contraddizioni.

5. Svilupparsi oltre i limiti delle attuali perimetrazioni e comprendere sistemi di raccordo adeguati con il resto dell’abitato.





Bari, Novembre 2009

aggiornamento AGOSTO 2013: malgrado queste ed altre critiche, la circoscrizione di Palese-Santo ha approvato (nei tempi stabiliti) con "riserve" il Piano redatto dal Comune, ma ad oggi il Comune non ha ancora discusso dello stesso...  


mariano victor bavaro







[1] Vedi art.46 NTA del PRG del Comune di Bari (Variante generale al piano regolatore generale adottata con deliberazione consiliare n.991 del 12-12-1973 ed approvata con decreto del presidente della Giunta Reg.le n.1475 dell’8-7-1976).


[2] ibidem


[3] ibidem


[4] ibidem


[5] ibidem


[6] Vedi Relazione Generale del Piano Particolareggiato della zona d’interesse ambientale A2, pag. 19.


[7] ivi, pag. 15.


[8] ivi, pag. 19.


[9] ivi, pag. 6.


[10] Vedi tav. 16 del Piano Particolareggiato della zona d’interesse ambientale A.


[11] Vedi Relazione Generale del Piano Particolareggiato della zona d’interesse ambientale A2, pag. 3.


[12] ivi, pag. 14.


[13] Vedi Relazione Generale del Piano Particolareggiato della zona d’interesse ambientale A2, pag. 22.


[14] ivi, pag. 3.


[15] Vedi Relazione Generale del Piano Particolareggiato della zona d’interesse ambientale A2, pag. 13.


[16] ivi, pag. 15.


[17] V. Lozito, Santo Spirito. Storia di un centro costiero in Terra di Bari, Levante Editori, Bari, 1994, pag. 109.


[18] Ibidem.


[19] Vedi Relazione Generale del Piano Particolareggiato della zona d’interesse ambientale A2, pag. 14.


[20] Ivi, pag. 15.


[21] Vedi Relazione Generale del Piano Particolareggiato della zona d’interesse ambientale A2, pag. 10.


[22] Ivi, pag. 6.


[23] Vedi tav. 1 del Piano Particolareggiato della zona d’interesse ambientale A.


[24] Vedi Relazione Generale del Piano Particolareggiato della zona d’interesse ambientale A2, pag. 20.


[25] V. Lozito, Santo Spirito. Storia di un centro costiero in Terra di Bari, Levante Editori, Bari, 1994, pag. 93-96.


[26] Vedi Relazione Generale del Piano Particolareggiato della zona d’interesse ambientale A2, pag. 6.


[27] Ivi, pag. 22.

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