città metropolitana bari

La Città metropolitana di Bari rappresenta uno dei 10 enti amministrativi del territorio italiano (città metropolitane) identificati dal decreto legge 95 del 6 luglio 2012 di revisione della spesa pubblica (spending review). Previsto per la prima volta dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (artt. 17-21) sul nuovo ordinamento degliEnti locali, ha trovato nuovo slancio nell'art. 114 della Costituzione della Repubblica Italiana, dopo la riforma dell'ordinamento della Repubblica del 2001 con la modifica del titolo V della Carta Costituzionale

lunedì 19 agosto 2013

La Città metropolitana di Bari - il nuovo ddl

La Città metropolitana di Bari, già prevista nel nostro ordinamento  dalla legge 8 giugno 1990, n.142 ed inserita nel Tuel e nella Costituzione della Repubblica Italiana all'art. 114, ma mai istituita, dal recente Disegno di Legge   “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle  unioni  e fusioni di Comuni”, esaminato dal Consiglio dei Ministri  in data 26 luglio 2013 ed inviato alle Camere per la definitiva approvazione, viene confermata quale uno dei 10 enti locali del territorio italiano, configurandola, però, come ente territoriale di secondo grado. 
Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione delle competenze e autonomia, lo schema del d.d.l. approvato dal Consiglio dei Ministri, in  attesa della riforma costituzionale di abolizione delle Province, di prossima emanazione, prefigura, infatti, anche un nuovo assetto istituzionale degli enti locali, istituendo per il  governo del territorio soltanto due livelli amministrativi a elezione diretta: Regioni e Comuni e riconoscendo, invece, ad enti di secondo livello quali appunto le Città metropolitane, le Province, fino all'entrata in vigore della riforma costituzionale, e le Unioni dei Comuni, lo svolgimento di funzioni relative ad area vasta, cioè quelle sovracomunali e provinciali.
Per tali enti, di cui viene riconosciuta l'importanza strategica e la migliore rispondenza ai criteri di efficacia, oltre di risparmio dei costi, il d.d.l. approvato  prevede già dall'anno 2014 cambiamenti sostanziali, sia negli assetti istituzionali, che nelle funzioni, assegnando ad organi composti da membri di diritto, quindi, senza necessità di elezioni, il compito di occuparsi degli stessi, a titolo gratuito. Spetta, in particolare, ai sindaci eletti nei Comuni facenti parte del territorio provinciale provvedere  a predisporre lo statuto nonché a determinare, secondo quanto previsto dal d.d.l., le funzioni, le modalità di elezione tra i sindaci per gli organi di vertice,  il trasferimento delle competenze .
 Viene prevista, intanto, già dal 1° gennaio 2014  la costituzione della Città metropolitana di Bari, unitamente a quelle di  di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma Capitale, Napoli e Reggio  Calabria, al fine di dar vita al relativo statuto e  renderla  operativa dal 1° luglio 2014, mediante immediato subentro alla  Provincia di Bari, che viene soppressa. 
Oltre ad ereditare tutte le funzioni della Provincia, sostituendosi come ente di secondo grado, la Città metropolitana di Bari,  così per le altre Città metropolitane, è chiamata soprattutto a curare  lo sviluppo strategico del territorio mediante attività di coordinamento, promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione nonché mediante l'attività di pianificazione territoriale generale, la promozione dello sviluppo economico e il sostegno alla ricerca.
ll d.d.l. approvato prevede che alla Città metropolitana siano trasferiti patrimonio, risorse e personale della ex Provincia e che, come primo assetto istituzionale, il sindaco metropolitano sia il Sindaco della Città capoluogo e che il Consiglio sia costituito dai Sindaci dei comuni con più di 15 mila abitanti e dai Presidenti delle Unioni dei Comuni con 10mila abitanti, che si esprimono con voto ponderato. Per i primi tre anni ne fanno parte anche i Presidenti delle Unioni di Comuni istituite per l'esercizio delle funzioni obbligatorie.
In alternativa a questo assetto istituzionale formato dai soli membri di diritto, il d.d.l., all'art. 4 – comma 2° -, prevede la facoltà di ricorrere anche ad un altro, se specificatamente indicato dallo Statuto all'atto di costituzione della Città metropolitana.
In questo secondo assetto il Sindaco metropolitano è di diritto il Sindaco della città capoluogo, mentre i componenti del Consiglio sono eletti  con elezioni di secondo grado, dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni appartenenti al territorio della città metropolitana, che si occupano della stessa , sempre a titolo gratuito.
Il d.d.l., nello stesso art.4, comma 2°- prevede, altresì, anche la possibilità  di elezione da parte dei cittadini del Sindaco metropolitano e dei componenti del Consiglio metropolitano, mediante elezioni dirette a suffragio universale.
Tale facoltà, sempre se prevista dallo Statuto, è possibile  esclusivamente a decorrere dal 2017, scadenza di un triennio dalla data di costituzione della città metropolitana,  e, comunque, se non successivamente all'approvazione della legge statale sulla legge elettorale.

 E', inoltre, condizione necessaria affinchè si possa far luogo ad elezioni a suffragio universale del Sindaco e del Consiglio metropolitano,  che entro il termine predetto si sia proceduto ad articolare il territorio del Comune Capoluogo in più Comuni, secondo la procedura prevista nel dettaglio dallo stesso d.d.l.

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